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AI Officer esterno e AI governance

L'AI Act non impone di nominare una figura con questo nome. Le funzioni che svolge, però, rispondono a obblighi effettivi: sapere quali sistemi di intelligenza artificiale sono in uso, con quale ruolo l'organizzazione li impiega e quali adempimenti ne derivano. L'AI Officer è il modello organizzativo che tiene insieme queste attività nel tempo.

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Un modello organizzativo volontario

Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689) distribuisce gli obblighi tra chi fornisce un sistema e chi lo utilizza, e li gradua in base al rischio. Non prevede però una figura aziendale dedicata al loro presidio, come il GDPR fa con il responsabile della protezione dei dati.

Nelle organizzazioni che adottano l'intelligenza artificiale in più funzioni questa assenza si traduce in un problema pratico: i sistemi entrano in azienda attraverso l'IT, il marketing o le risorse umane, spesso senza una valutazione preventiva, e nessuno ha il quadro completo. L'AI Officer è la risposta organizzativa a questo scarto, scelta volontariamente dall'impresa.

Di cosa si occupa

L'incarico copre il ciclo di vita dei sistemi, dall'ingresso in azienda al monitoraggio nel tempo.

Le attività dell'incarico
  • Inventario dei sistemi di intelligenza artificiale in uso, tenuto aggiornato
  • Classificazione del rischio e individuazione del ruolo dell'organizzazione, fornitore o utilizzatore
  • Policy interna sull'uso degli strumenti e regole per le singole funzioni
  • Valutazione preventiva dei nuovi casi d'uso prima dell'adozione
  • Procurement e gestione dei fornitori: requisiti contrattuali, verifiche, documentazione richiesta
  • AI literacy del personale, nei termini richiesti dall'articolo 4 dell'AI Act
  • Obblighi di trasparenza verso utenti e dipendenti
  • Monitoraggio normativo e delle scadenze applicative

Il coordinamento tra funzioni

La governance dell'intelligenza artificiale non appartiene a una sola direzione. Il legale definisce il perimetro degli obblighi, l'IT conosce i sistemi e le integrazioni, la sicurezza valuta l'esposizione, le risorse umane gestiscono gli impatti sul personale, il business decide quali strumenti adottare e con quale urgenza.

L'AI Officer fa da punto di raccordo: raccoglie le informazioni dalle funzioni, porta al vertice una lettura unitaria e lascia una traccia documentale di come le decisioni sono state prese. È questa tracciabilità, più ancora del singolo documento, a reggere di fronte a un cliente, a un investitore o a un'autorità.

Rapporto con il DPO

I due incarichi restano distinti. Il responsabile della protezione dei dati risponde a un obbligo di legge, ha compiti definiti dagli articoli 37 e seguenti del GDPR e una posizione di indipendenza tutelata dalla norma. L'AI Officer nasce invece da una scelta organizzativa e il suo perimetro lo definisce l'impresa.

I due ruoli però si incontrano su molti punti: valutazioni d'impatto, informative, basi giuridiche per l'addestramento dei modelli, contratti con i fornitori, gestione degli incidenti. Conferirli insieme evita duplicazioni e valutazioni divergenti; conferirli a soggetti diversi richiede un coordinamento esplicito fin dall'inizio. Vedi la pagina dedicata al DPO esterno.

A listino

AI Officer esterno da 5.000 € / anno

Compenso di partenza su base annuale, adattato alla dimensione dell'organizzazione e al numero di sistemi presidiati. Cumulabile con l'incarico di responsabile della protezione dei dati. La richiesta non comporta alcun impegno.

Vedi formati e costi

Domande frequenti

L'AI Officer è obbligatorio?
No. L'AI Act non impone la nomina di una figura con questa denominazione. Sono invece obbligatorie diverse attività che l'AI Officer presidia, come la formazione del personale prevista dall'articolo 4 e gli adempimenti che discendono dal ruolo e dalla classe di rischio dei sistemi. La figura è un modo per organizzarle, non un adempimento in sé.
DPO e AI Officer possono coincidere?
Sì, e in molte organizzazioni è la soluzione più efficiente, perché i due perimetri si sovrappongono su valutazioni d'impatto, contratti con i fornitori e informative. Va però verificato che il cumulo non generi un conflitto di interessi rispetto all'indipendenza richiesta al responsabile della protezione dei dati dall'articolo 38 del GDPR, in particolare quando l'AI Officer partecipa alle decisioni sull'adozione dei sistemi.
Serve anche a chi usa soltanto strumenti di terzi?
Sì, ed è il caso più frequente. Chi adotta sistemi sviluppati da altri ha comunque obblighi come utilizzatore, deve conoscere quali strumenti circolano in azienda e con quali dati, e deve poter dimostrare le verifiche svolte sui fornitori. Un inventario aggiornato e regole d'uso scritte sono il presupposto di tutto il resto.

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