In breve: dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act. Chi mette a disposizione un assistente conversazionale deve rendere noto all'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato; chi genera contenuti sintetici (testi, immagini, audio, video) deve marcarli come tali in formato leggibile dalle macchine; chi crea deepfake deve etichettarli; chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte. Non riguarda solo le big tech: riguarda chiunque abbia integrato un assistente AI nel sito, pubblichi contenuti generati con l'AI o usi questi strumenti verso clienti e dipendenti.
Cosa prevede l'articolo 50, in concreto
La logica della norma è una sola: le persone hanno il diritto di sapere quando interagiscono con un'AI o quando ciò che vedono è stato prodotto da un'AI. Da qui discendono quattro obblighi distinti.
Chatbot e assistenti virtuali. Chi fornisce un sistema destinato a interagire direttamente con le persone deve progettarlo in modo che l'utente sappia di parlare con un'AI, salvo che ciò sia evidente dal contesto. L'assistente presente sul sito, il sistema automatico del servizio clienti e quello telefonico rientrano tutti in questo obbligo.
Contenuti sintetici. I fornitori di sistemi che generano testo, audio, immagini o video devono garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e riconoscibili come generati o manipolati artificialmente. La marcatura deve essere tecnicamente robusta, per quanto possibile allo stato dell'arte.
Deepfake e testi informativi. Chi utilizza un'AI per generare o manipolare immagini, audio o video che sembrano autentici (i deepfake) deve rendere nota la natura artificiale del contenuto. Lo stesso vale per i testi generati dall'AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, salvo revisione umana e responsabilità editoriale di una persona.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. Chi impiega questi sistemi deve informare le persone fisiche che vi sono esposte, nel rispetto del GDPR che resta pienamente applicabile.
Chi è coinvolto: non solo chi sviluppa
Il punto che molte imprese sottovalutano è che gli obblighi si distribuiscono tra fornitori (chi sviluppa o immette sul mercato il sistema) e deployer (chi lo utilizza sotto la propria autorità). Se hai integrato nel sito un chatbot basato su un modello di terzi, l'obbligo di informare i tuoi utenti ricade su di te. Se pubblichi sui tuoi canali un video generato con l'AI, l'etichettatura è un tuo problema, non del fornitore dello strumento. La catena contrattuale con i fornitori AI, chi fa cosa, con quali garanzie, va guardata adesso.
Cosa fare entro il 2 agosto
Il percorso ragionevole per un'impresa che usa l'AI è in quattro mosse. Censire: quali sistemi AI toccano clienti, utenti o dipendenti, dal chatbot al generatore di contenuti marketing. Classificare: per ciascuno, capire se scatta uno degli obblighi dell'articolo 50 e in quale ruolo (fornitore o deployer). Adeguare le interfacce: disclaimer del chatbot, etichette sui contenuti, informative dove serve, con formulazioni chiare e non nascoste. Sistemare i contratti: verificare che gli accordi con i fornitori AI allocchino correttamente questi obblighi e le responsabilità in caso di violazione.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Oltre al profilo sanzionatorio rileva il rapporto di fiducia con utenti e clienti: un sistema che non dichiara la propria natura automatizzata espone a un danno reputazionale prima ancora che a una contestazione formale.
Da dove partire
Se non hai ancora mappato i tuoi sistemi, l'AI Act Pack copre esattamente questo percorso: censimento, classificazione, policy e adeguamenti, con prezzo flat visibile nel listino. Per un primo inquadramento della propria esposizione, prenota una call: è sufficiente un confronto preliminare per un primo inquadramento.