Chi rientra nel perimetro
La direttiva NIS2 (recepita in Italia con il d.lgs. 138/2024) si applica a soggetti essenziali e importanti in un elenco ampio di settori: energia, trasporti, sanità, digitale, manifattura di prodotti critici, servizi ICT, pubblica amministrazione e altri. Contano il settore e la dimensione, ma esistono casi in cui l'applicabilità prescinde dalle soglie dimensionali. Rileva inoltre la catena di fornitura: anche i soggetti non direttamente destinatari degli obblighi ricevono richieste di garanzie contrattuali dai clienti che vi rientrano.
La verifica di applicabilità è il punto di partenza: un'analisi documentata che dice se sei dentro, con quale qualifica e con quali scadenze, oppure ti dà l'evidenza da mostrare ai clienti che te lo chiedono.
Cosa chiede la norma
- Registrazione sulla piattaforma ACN e aggiornamento dei dati
- Misure di gestione del rischio: policy, continuità operativa, sicurezza della supply chain
- Notifica degli incidenti significativi secondo le scadenze previste
- Formazione e responsabilità diretta degli organi di amministrazione
Il nostro ruolo
Lavoriamo sul versante legale e organizzativo, a fianco dei tuoi referenti IT o del fornitore di sicurezza: qualifichiamo il perimetro, costruiamo il corpo documentale, prepariamo le procedure di notifica e formiamo il board sulle sue responsabilità. Per chi vuole un presidio stabile nel tempo, l'aggiornamento delle procedure e il monitoraggio normativo possono proseguire con un incarico di manutenzione della conformità.
Le altre normative che possono applicarsi
La NIS2 non esaurisce il quadro. I soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019, conv. L. 133/2019) hanno adempimenti propri su beni e servizi ICT rilevanti, notifiche e procedure di approvvigionamento. Banche, assicurazioni, intermediari e i loro fornitori di servizi informatici rispondono al regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (Reg. UE 2022/2554), che disciplina governance del rischio informatico, contratti con i fornitori, registro delle informazioni e test di resilienza. Chi produce o distribuisce hardware e software connessi è interessato dal Cyber Resilience Act (Reg. UE 2024/2847), con requisiti di sicurezza del prodotto e gestione delle vulnerabilità lungo tutto il ciclo di vita.
Le discipline si sovrappongono e vanno coordinate: un fornitore di servizi informatici per una banca può essere insieme soggetto NIS2 e destinatario di obblighi contrattuali derivanti dalla disciplina finanziaria.
Area cybersecurity · da 3.400 €
L'area comprende l'adeguamento NIS2, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, la resilienza operativa del settore finanziario e il Cyber Resilience Act, ciascuno con il proprio compenso di partenza, adattato alla dimensione e alla complessità dell'organizzazione. I servizi sono cumulabili e la richiesta non comporta alcun impegno.
Vedi formati e costiDomande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda rientra nella NIS2?
Cosa rischiano gli amministratori?
Abbiamo già la ISO 27001: siamo a posto con la NIS2?
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